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D.P.R. 15/06/1959 n. 393

Art. 61 - Cessazione della circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimor chi L'intestatario della carta di circolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio deve comunicarne, entro dieci giorni, all'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico la distruzione, la demolizione o la definitiva esportazione all'estero, restituendo la carta di circolazione e la targa. Detto ufficio, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, ne dà immediatamente notizia all'ispettorato della motorizzazione civile. Chiunque viola la disposizione del comma primo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 62 - Certificato per ciclomotori I ciclomotori per circolare debbono essere muniti di un certificato rilasciato da un ispettorato della motorizzazione civile e contenente i dati di identificazione e costruttivi. Il certificato è rilasciato sulla base della dichiarazione di conformità al tipo omologato prevista dall'articolo 53 e, qualora si tratti di tipo non omologato, a seguito di visita e prova. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 63 - Circolazione di prova Le fabbriche costruttrici di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e rimorchi, nonché le fabbriche costruttrici di carrozzerie, i loro rappresentanti, commissionari o agenti di vendita e gli esercenti officine di riparazione anche per proprio conto non sono soggetti all'obbligo di munire di carta di circolazione o di certificato per ciclomotore i veicoli che facciano circolare a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita. I veicoli, però, debbono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, che rilascia l'ispettorato della motorizzazione civile nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente, qualora ritenga che questi abbia necessità di far circolare veicoli a tale scopo. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente. Le autorizzazioni hanno validità per l'anno in corso. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. La stessa pena si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente.

Art. 64 - Foglio di via Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di approvazione e immatricolazione o si recano ai transiti di confine per l'esportazione e quelli che si recano a riviste prescritte dalla autorità militare od a fiere autorizzate di veicoli usati e per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, debbono essere muniti di un foglio di via rilasciato da un ispettorato della motorizzazione civile. DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. Il foglio di via ha la validità massima di dieci giorni e vale per i percorsi in esso indicati. Detta validità, quando ricorrano giustificati motivi, può essere prorogata per il periodo di tempo strettamente necessario e non superiore, in ogni caso, ad altri dieci giorni. I fogli di via rilasciati a veicoli nuovi per le operazioni di approvazione e di immatricolazione consentono la circolazione senza limitazione di percorso e non possono essere prorogati. Chiunque circola senza essere munito del foglio di via o fuori dei percorsi indicati nel foglio stesso è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 65 - Sospensione e revoca del documento di circolazione L'efficacia del documento di circolazione è sospesa quando si debba ottemperare alle prescrizioni imposte a seguito delle revisioni previste dall'art. 55. Il documento di circolazione è revocato:

a) quando non sussistano più le condizioni prescritte per la sicurezza della circolazione;

b) quando vengono meno le condizioni per il rilascio previste dagli articoli 58, comma sesto, e 63. La sospensione e la revoca sono disposte dagli ispettorati della motorizzazione civile. Capo iv targhe di riconoscimento

Art. 66 - Ttarghe degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi Gli autoveicoli e i motoveicoli per circolare debbono essere muniti posteriormente di una targa di riconoscimento contenente i dati di immatricolazione. I dati di immatricolazione degli autoveicoli debbono essere riprodotti su altra targa situata nella parte anteriore di essi. I rimorchi e i carrelli-appendice durante la circolazione debbono portare un duplicato della targa del veicolo dal quale sono trainati. I rimorchi debbono inoltre essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione. I veicoli in circolazione di prova debbono essere muniti di una targa, che è trasferibile da veicolo a veicolo. I veicoli che circolano muniti di foglio di via debbono essere provvisti di una targa provvisoria. I dati di immatricolazione indicati nella targa devono essere sempre chiaramente visibili e la targa deve essere rinnovata quando i dati stessi non siano più leggibili. Chiunque viola le disposizioni dei commi primo, terzo, quinto e sesto, è puni- to con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. Chiunque circola con un veicolo munito di targa di riconoscimento non propria del veicolo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Chiunque viola le disposizioni dei commi secondo, quarto e settimo, è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 67 - Smarrimento di targhe In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa di riconoscimento o del suo duplicato per rimorchio o carrello -appendice, l'intestatario del documento di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, la quale ne rilascia ricevuta. La ricevuta permette la circolazione del veicolo con una targa provvisoria a fondo bianco, delle dimensioni prescritte per la targa di riconoscimento, con le indicazioni contenute nella targa originaria. Qualora, dopo quindici giorni dalla denuncia, la targa di riconoscimento o il suo duplicato non siano stati ritrovati, si fa luogo a nuova immatricolazione. Il comma primo si applica anche in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa per veicoli in circolazione di prova. Qualora, dopo quindici giorni dalla denuncia, la targa per veicoli in circolazione di prova non sia stata ritrovata, si fa luogo al rilascio di una nuova targa. L'intestatario del documento di circolazione, che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa di riconoscimento o del suo duplicato per rimorchio o carrello-appendice o della targa per veicoli in circolazione di prova omette di farne denuncia nel termine stabilito, è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 68 - Fabbricazione, vendita e distribuzione delle targhe La fabbricazione e la vendita delle targhe degli autoveicoli e dei motoveicoli sono riservate allo stato. La distribuzione è effettuata dagli uffici del pubblico registro automobilistico. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle targhe indicate negli

articoli 66, comma sesto, e 67, comma secondo. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per autoveicoli o motoveicoli, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila salvo che il fatto costituisca più grave reato. Capo v circolazione su strada delle macchine agricole DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

Art. 69 - Limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 32 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi. Il peso complessivo a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 6 quintali se a un asse, 100 quintali se a due assi e 120 quintali se a tre assi. Il peso complessivo delle macchine agricole cingolate non può eccedere 150 quintali. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno limiti di sagoma o di peso eccedenti quelli stabiliti debbono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione prevista dall'art. 10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera i limiti di sagoma stabiliti è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera i limiti di peso stabiliti è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza osservare le cautele o le condizioni stabilite nella autorizzazione è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sè l'autorizzazione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 70 - Traino di macchine agricole Le trattrici agricole possono trainare su strada più macchine operatrici agricole solo nel caso che queste siano provviste di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice e sempre che la lunghezza del convoglio non superi i m 14. Su richiesta del ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere accordate deroghe. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

Art. 71 - Equipaggiamento delle macchine agricole Le macchine agricole munite di ruote non gommate o di cingoli, quando circolano su strada, debbono essere equipaggiate in modo da evitare insudiciamento, danneggiamento o eccessivo logorio del manto stradale. Le macchine agricole semoventi e i complessi costituiti dalle stesse e dalle macchine agricole trainate debbono essere muniti di efficaci dispositivi di frenatura. Le macchine agricole semoventi debbono essere munite di un dispositivo silenziatore del rumore emesso dallo scarico del motore. Le macchine agricole semoventi, i rimorchi agricoli e le altre macchine agricole trainate debbono essere muniti dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione appresso indicati, quando l'uso dei medesimi è prescritto a termini dell'art. 110:

1. Macchine agricole semoventi:

a) luci di posizione anteriori bianche e posteriori rosse e dispositivi a luce riflessa rossa posteriormente;

b) proiettori anabbaglianti a luce bianca o gialla oppure bianca e gialla;

c) luci d'ingombro anteriori bianche e posteriori rosse, quando le macchi ne siano di dimensioni eccezionali.

2. Rimorchi agricoli:

a) dispositivi a luce riflessa bianca anteriormente, luci di posizione rosse e dispositivi a luce riflessa rossa posteriormente;

b) luci di ingombro posteriori rosse, quando i rimorchi siano di dimensioni eccezionali.

3. Altre macchine agricole trainate: Dispositivi indicati al numero 2, quando occultino con la loro sagoma le luci posteriori di posizione della macchina agricola trainante. È consentita l'applicazione di proiettori fendinebbia a luce anabbagliante, di proiettori per la retromarcia a luce bianca anabbagliante e di speciali proiettori da usare esclusivamente per le lavorazioni meccanico-agrarie. La targa posteriore di riconoscimento deve essere illuminata con luce bianca. Chiunque viola le disposizioni del comma primo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque circola su strada con una macchina agricola nella quale il dispositivo silenziatore ovvero alcuno dei dispositivi di frenatura o dei dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione, nei casi in cui l'uso di questi ultimi è prescritto, manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente

articolo o dal regolamento è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 72 - Certificato per macchine agricole e immatricolazioni Le macchine agricole semoventi, di cui all'art. 29, primo comma, lettere a),

 

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